Dall’1° gennaio si considerano rapporto di lavoro subordinato/dipendente tutte le collaborazioni che vengono eseguite in forma personale, continuativa; laddove l’impresa committente organizza le relative modalità di esecuzione, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La novità non si applica ai rapporti collaborativi regolamentati da specifici contratti collettivi di lavoro (es: call/center), alle attività intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi ed ordini professionali (avvocati, notai, ingegneri,ecc.), ai componenti di organi di amministrazione e controllo di società. Abrogati i contratti a progetto, validi solo per collaborazioni che non ricadano nelle ipotesi citate e sino alla loro naturale scadenza. Possibile l’utilizzo delle “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative a condizione che non siano subordinate (orario e sede, direttive aziendali, modalità di esecuzione decise dall’impresa, ecc.) Possibile stipulare accordi conciliativi sindacali (“accordi di stabilizzazione”) a chiusura di precedenti rapporti collaborativi e contestuale assunzione subordinata, a tempo indeterminato (impegno a non licenziare il lavoratore per almeno dodici mesi), a chiusura di ogni pretesa del collaboratore e/o di Inps, Inail ed Agenzia Entrate. L’assunzione “stabilizzata” risulta inoltre compatibile con le agevolazioni contributive Inps/Legge di Stabilità 2016. Esclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (ricorrente in acconciatura/estetica, installazione impianti, revisioni auto, ecc.). Rimangono in vigore i soli contratti di associazione in partecipazione già in atto alla data del 25 giugno 2015 e sino alla loro cessazione.