APE
A decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo pensionistico (APE), che consente di lasciare il lavoro anticipatamente ai soggetti con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. L’anticipo pensionistico viene erogato da un istituto finanziatore in quote mensili. La domanda deve essere presentata all’INPS. La restituzione del prestito avviene dal momento in cui si matura il diritto alla pensione, con rate mensili e per 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria. La durata minima dell’APE è pari a 6 mesi. L’entità minima e massima del prestito pensionistico sarà stabilito con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione al fine della eventuale prosecuzione della prestazione.
APE SOCIALE
L’anticipo pensionistico (APE) sociale è una ‘prestazione ponte’ che si rivolge alle categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi versati: disoccupati privi di ammortizzatori sociali, invalidi fino al 75%, coloro che assistono familiari gravemente disabili. Possono accedere all’APE sociale anche i lavoratori impegnati in attività particolarmente pesanti e impegnative (tra cui operai del settore estrattivo o dell’edilizia, autisti di mezzi pesanti, infermieri, insegnanti di asilo, facchini) con almeno 36 anni di contributi. Questi soggetti riceveranno un assegno parametrato alla pensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo ‘ponte’ di 3 anni e 7 mesi percepiranno la pensione. Con l’Ape sociale non c’è un prestito della banca che deve essere restituito.
NUOVA SALVAGUARDIA E LAVORATORI PRECOCI
E’ prevista una nuova salvaguardia per oltre 25.000 soggetti che potranno andare in pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero. Dal primo maggio 2017 i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettuati prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in condizioni di difficoltà – sono in disoccupazione, assistono un familiare disabile, hanno una riduzione della capacità lavorativa – possono andare in pensione con 41 anni di contributi, quindi anticipatamente rispetto al requisito della legge Fornero.
QUATTORDICESIMA
La quattordicesima aumenta mediamente del 30% per le pensioni fino a 750 euro al mese e viene estesa ai pensionati con reddito fino a 2 volte il minimo Inps (circa 1.000 euro). Diventano così circa 3,2 milioni i soggetti che dal 2017 percepiranno la quattordicesima mensilità. Di essi, 2 milioni già la ricevevano e avranno un aumento. Per 1,2 milioni di persone sarà un beneficio nuovo. Un lavoratore dipendente con reddito non superiore a 750 euro (una volta e mezza il minimo Inps) e fino a 15 anni di contributi riceverà 437 euro. Se ha versato fino a 25 anni di contributi riceverà 546 euro, con contributi oltre 25 anni riceverà 655 euro. Con un reddito da 1,5 a 2 volte il minimo Inps si riceverà la quattordicesima (che prima non avevano) di importo da 336 euro a 504 euro
NO TAX AREA
Nella Legge di bilancio è prevista una riduzione del prelievo fiscale per i pensionati. La manovra punta a sostenere i redditi più bassi e lo fa estendendo la platea di coloro che possono beneficiare della cosiddetta “no tax area”, il reddito minimo non tassabile. Tutti i pensionati, indipendentemente dall’età, non versano l’Irpef se hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro. La manovra uniforma il trattamento che in precedenza era meno favorevole per i pensionati sotto i 75 anni.
CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI
Dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata, che non siano iscritti ad altre gestioni previdenziali, è stabilita la riduzione dell’aliquota contributiva al 25% (riduzione di 4 punti percentuali rispetto al previsto).
STUDENTI E APPRENDISTI
Previsto l’esonero contributivo alle imprese che assumono, a tempo indeterminato studenti che hanno svolto periodi di “alternanza scuola-lavoro” o periodi di apprendistato. L’esonero, valido per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, si applica per tre anni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua.