La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.
I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir.
Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:
• 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
• 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.
La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese.
Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell’art. 18 del DPR 600/73.
Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.
Il principio di cassa puo’ essere in un certo modo derogato tramite opzione, scegliendo un regime ( con il criterio della registrazione ) che presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.
In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.
Se invece si sceglie il regime per cassa le imprese dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso il relativo importo, le generalità e i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento, gi estremi della fattura e in altro registro con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute fornendo le stesse indicazioni degli incassi.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, e ai fini della loro attuazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Le nuove regole sul regime di cassa 2017 eliminano l’obbligo di applicare il principio di competenza economica alle imprese, che possono seguire il principio di cassa e determinare il reddito come fanno attualmente i professionisti (pago su quello che incasso effettivamente, a prescindere dalla relativa competenza economica).
Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata è obbligatorio e non opzionale.
Quindi chi non aderisce al nuovo regime per cassa può avvalersi del regime con il criterio delle registrazioni o del regime contabile ordinario.
Con il conseguente aumento di adempimenti amministrativi e di costi.
Archivio: Fisco
Fisco: detrazioni edilizia e energia
La Finanziaria 2016, oltre a prorogare per il 2016 le detrazioni fiscali del 50% e 65% previste, rispettivamente, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica e adozione di misure anti sismiche, ha introdotto la possibilità:
- per i c.d. “soggetti incapienti”, di optare, in luogo della detrazione del 65%, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito l’intervento agevolabile su parti comuni condominiali;
- di fruire della detrazione del 65% per l’aquisto,l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.
Più informazioni e assistenza, contattando le Associazioni Provinciali della CLAAI Sardegna.
Legge di stabilità 2016, Le novità per le imprese
La misura fiscale più importante contenuta nella Legge di Stabilità 2016 è l’abolizione della Tasi prima casa, ma ci sono anche la proroga delle detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, gli ammortamenti per le imprese, nuove misure per giovani coppie che aquistano casa (con un bonus mobili specifico) e per stimolare il mercato immobiliare, il canone Rai in bolletta elettrica. Le misure di fiscalità immobiliare comprendono per le imprese, la riduzione della Tasi per i beni merce, l’esenzione Imu per terreni agricoli e macchinari fissi al suolo (c.d. imbullonati). Previsto il superammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi macchinari, applicabile già nell’ultimo trimestre del 2015 e per l’intero 2016.Ampliata la platea dei beneficiari del Regime dei Minimi, con i tetti di reddito raddoppiati a 30mila euro (daiprecedenti 15mila) per i professionisti, 10mila euro in più per le altre categorie di attività. Regime dei Minimiesteso a chi ha anche un lavoro dipendente, fino a 30mila euro di reddito annuo. Imposta sostitutiva al 10% suipremi di produttività. Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci: imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%per le non operative in almeno due dei tre anni d’imposta precedenti. Esclusione dei beni immobili strumentalidal patrimonio dell’impresa individuale: sostitutiva dell’8% sulla differenza tra valore normale dei beni e valorefiscalmente riconosciuto. Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi: esteso ai casi di ristrutturazioneche aumenta la cubatura. Modifiche al regime fiscale agevolato per i redditi da opere di ingegno, marchi e brevetti.
Scadenze fiscali di luglio 2015: Irpef, Inps, Iva e altro, Imu e Tasi in ritardo
Quali sono le scadenze fiscali da segnare sul calendario per il mese di luglio 2015?
Il tanto temuto 16 giugno è passato, ma le scadenze fiscali dei contribuenti italiani non sono finite. Pure il mese di luglio 2015sarà intenso sotto l’aspetto fiscale, anche per coloro che adempiranno gli obblighi di giugno in ritardo. Imu e Tasi, ad esempio, sebbene scadute, possono ancora essere pagatetramite il nuovo ravvedimento operoso. Ma vediamo quali sono le tante scadenze fiscali del mese a cui dovranno prestare attenzione diversi tipi di contribuenti.
Luglio 2015: le scadenze fiscali
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