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COMUNICATO STAMPA IMPRESE EDILI

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Comunicato stampa
24 febbraio 2017

Le imprese edili della Sardegna, appartenenti al comparto dell’artigianato e dell’industria, intervengono per fare chiarezza sulla materia contrattuale e sui contratti vigenti nel settore.
ANCE, CNA COSTRUZIONI, CONF.API ANIEM E CLAAI: FRONTE COMUNE CONTRO LE AZIONI DI DUMPING NELLA BILATERALITA’ DI SETTORE
Le imprese edili della Sardegna, appartenenti al comparto dell’industria, aderenti alle Associazioni territoriali ANCE della Sardegna ed alla Confapi Aniem, dell’artigianato, aderenti a Cna Costruzioni e Claai, intervengono per fare chiarezza sulla materia contrattuale e sui contratti vigenti nel settore.
È la risposta delle sigle datoriali più rappresentative del mondo delle costruzioni isolane – nel cui sistema di Casse Edili / Edilcassa confluisce oltre il 90% delle imprese e dei lavoratori attivi – al tentativo di una parte del Sindacato di creare condizioni non omogenee e sperequate tra i diversi sistemi di Casse Edili esistenti in Sardegna e, dunque, asimmetriche in termini di oneri contrattuali che alterano tra le imprese la corretta dinamica di mercato.
Condizione questa prodotta dall’accordo integrativo regionale che una parte del sindacato ha siglato con alcune organizzazioni datoriali artigiane, concedendo ad una parte, seppur marginale, della bilateralità in Sardegna di conservare aliquote contributive più basse di quelle praticate dagli altri sistemi bilaterali.
Così introducendo una inspiegabile e ingiustificata sperequazione per quanto riguarda il costo del lavoro per le imprese aderenti ai diversi sistemi di Casse Edili.
Il rifiuto delle organizzazioni sindacali di addivenire a soluzioni condivise nel quadro delle regole fissate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, ha prodotto la seguente condizione:
a) Le Associazioni territoriali ANCE della Sardegna sono state costrette a recedere dal contratto integrativo di tutte quattro le province. A decorrere dal 1º Febbraio, pertanto, il contratto integrativo ha cessato di avere efficacia e, pertanto, l’unica fonte normativa e retributiva di riferimento per le imprese edili industriali è il contratto collettivo nazionale;
b) Confapi Aniem Sardegna, se non si ripristinano normali relazioni sindacali, non è disponibile a rinnovare il contratto integrativo.
c) Cna Costruzioni, Claai e le imprese non facenti parte di alcun associativo hanno quale unico riferimento normativo e retributivo il il Contratto collettivo nazionale;
La reale ed effettiva situazione rappresentata contrasta in maniera assoluta con quanto dichiarato, con trionfale enfasi, nei giorni scorsi agli organi di informazione: l’accordo integrativo raggiunto con due componenti datoriali del settore artigiano, non è, e non può essere, in alcun modo considerato rappresentativo dell’intero comparto edile artigiano e della piccola media impresa, poiché non sottoscritto da CNA Costruzioni e Claai, e si applica alle sole imprese aderenti alle organizzazioni che lo hanno firmato.
Ci spiace registrare un atteggiamento di parzialità e miopia nella gestione della contrattazione integrativa e della bilateralità in Sardegna, più orientata a produrre la frammentazione e la divisione del settore, che a favorire e concretizzare a processi condivisi di integrazione e armonizzazione fra tutte le componenti.

I CONTRATTI DI RIFERIMENTO
Sempre a seguito del menzionato rinnovo del contratto integrativo regionale per le imprese artigiane aderenti alle sole due sigle datoriali firmatarie dello stesso, si apprende dalla stampa la dichiarazione che le imprese aderenti a tale contrattazione avranno la possibilità di applicare un contratto meno oneroso degli altri sistemi.
A tal proposito, spiace dover prendere atto dell’ennesima opera di disinformazione fornita dalle parti stipulanti, che, evidentemente, non tengono conto dei contratti integrativi esistenti in Sardegna.
Attualmente, infatti, le imprese edili applicanti la contrattazione Territoriale ANCE per l’industria e CNA e Claai per gli artigiani, in assenza di un contratto integrativo provinciale/regionale, hanno come unico riferimento contrattuale, per le retribuzioni e per la contribuzione al sistema della bilateralità, i soli valori fissati dai rispettivi Contratti collettivi nazionali.
Le Associazioni territoriali ANCE, CNA Costruzioni, Confapi Aniem e Claai auspicano:
a) la ripresa del confronto, ferma restando l’esigenza di allineare e parificare le aliquote contributive praticate da tutti i sistemi di cassa edili e di omogeneizzazione – anche se progressiva – dei trattamenti economici da corrispondere alle maestranze;
b) l’avvio di un serio e compiuto confronto che dia inizio ad un processo federativo per la costruzione di una unica bilateralità di settore.

NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ 2017 – INPS

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APE
A decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo pensionistico (APE), che consente di lasciare il lavoro anticipatamente ai soggetti con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. L’anticipo pensionistico viene erogato da un istituto finanziatore in quote mensili. La domanda deve essere presentata all’INPS. La restituzione del prestito avviene dal momento in cui si matura il diritto alla pensione, con rate mensili e per 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria. La durata minima dell’APE è pari a 6 mesi. L’entità minima e massima del prestito pensionistico sarà stabilito con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione al fine della eventuale prosecuzione della prestazione.

APE SOCIALE
L’anticipo pensionistico (APE) sociale è una ‘prestazione ponte’ che si rivolge alle categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi versati: disoccupati privi di ammortizzatori sociali, invalidi fino al 75%, coloro che assistono familiari gravemente disabili. Possono accedere all’APE sociale anche i lavoratori impegnati in attività particolarmente pesanti e impegnative (tra cui operai del settore estrattivo o dell’edilizia, autisti di mezzi pesanti, infermieri, insegnanti di asilo, facchini) con almeno 36 anni di contributi. Questi soggetti riceveranno un assegno parametrato alla pensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo ‘ponte’ di 3 anni e 7 mesi percepiranno la pensione. Con l’Ape sociale non c’è un prestito della banca che deve essere restituito.

NUOVA SALVAGUARDIA E LAVORATORI PRECOCI
E’ prevista una nuova salvaguardia per oltre 25.000 soggetti che potranno andare in pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero. Dal primo maggio 2017 i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettuati prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in condizioni di difficoltà – sono in disoccupazione, assistono un familiare disabile, hanno una riduzione della capacità lavorativa – possono andare in pensione con 41 anni di contributi, quindi anticipatamente rispetto al requisito della legge Fornero.

QUATTORDICESIMA
La quattordicesima aumenta mediamente del 30% per le pensioni fino a 750 euro al mese e viene estesa ai pensionati con reddito fino a 2 volte il minimo Inps (circa 1.000 euro). Diventano così circa 3,2 milioni i soggetti che dal 2017 percepiranno la quattordicesima mensilità. Di essi, 2 milioni già la ricevevano e avranno un aumento. Per 1,2 milioni di persone sarà un beneficio nuovo. Un lavoratore dipendente con reddito non superiore a 750 euro (una volta e mezza il minimo Inps) e fino a 15 anni di contributi riceverà 437 euro. Se ha versato fino a 25 anni di contributi riceverà 546 euro, con contributi oltre 25 anni riceverà 655 euro. Con un reddito da 1,5 a 2 volte il minimo Inps si riceverà la quattordicesima (che prima non avevano) di importo da 336 euro a 504 euro

NO TAX AREA
Nella Legge di bilancio è prevista una riduzione del prelievo fiscale per i pensionati. La manovra punta a sostenere i redditi più bassi e lo fa estendendo la platea di coloro che possono beneficiare della cosiddetta “no tax area”, il reddito minimo non tassabile. Tutti i pensionati, indipendentemente dall’età, non versano l’Irpef se hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro. La manovra uniforma il trattamento che in precedenza era meno favorevole per i pensionati sotto i 75 anni.

CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI
Dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata, che non siano iscritti ad altre gestioni previdenziali, è stabilita la riduzione dell’aliquota contributiva al 25% (riduzione di 4 punti percentuali rispetto al previsto).

STUDENTI E APPRENDISTI
Previsto l’esonero contributivo alle imprese che assumono, a tempo indeterminato studenti che hanno svolto periodi di “alternanza scuola-lavoro” o periodi di apprendistato. L’esonero, valido per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, si applica per tre anni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua.

Rapporti Coordinati e Continuativi. Collaborazioni, le novità

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Dall’1° gennaio si considerano rapporto di lavoro subordinato/dipendente tutte le collaborazioni che vengono eseguite in forma personale, continuativa; laddove l’impresa committente organizza le relative modalità di esecuzione, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La novità non si applica ai rapporti collaborativi regolamentati da specifici contratti collettivi di lavoro (es: call/center), alle attività intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi ed ordini professionali (avvocati, notai, ingegneri,ecc.), ai componenti di organi di amministrazione e controllo di società. Abrogati i contratti a progetto, validi solo per collaborazioni che non ricadano nelle ipotesi citate e sino alla loro naturale scadenza. Possibile l’utilizzo delle “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative a condizione che non siano subordinate (orario e sede, direttive aziendali, modalità di esecuzione decise dall’impresa, ecc.) Possibile stipulare accordi conciliativi sindacali (“accordi di stabilizzazione”) a chiusura di precedenti rapporti collaborativi e contestuale assunzione subordinata, a tempo indeterminato (impegno a non licenziare il lavoratore per almeno dodici mesi), a chiusura di ogni pretesa del collaboratore e/o di Inps, Inail ed Agenzia Entrate. L’assunzione “stabilizzata” risulta inoltre compatibile con le agevolazioni contributive Inps/Legge di Stabilità 2016. Esclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (ricorrente in acconciatura/estetica, installazione impianti, revisioni auto, ecc.). Rimangono in vigore i soli contratti di associazione in partecipazione già in atto alla data del 25 giugno 2015 e sino alla loro cessazione.