Dal 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di interessi (attivi e passivi) bancari. In particolare è previsto che:
– gli interessi attivi e passivi sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno;
– gli interessi passivi relativi ad aperture di credito regolate in c/c o in c/pagamento nonché a sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, sono addebitati sul c/c del cliente e si “trasformano” in capitale soltanto a fronte di specifica autorizzazione rilasciata alla banca.
A fronte di tali novità, le banche stanno inviando ai clienti due comunicazioni:
l’una, relativa alla variazione unilaterale del contratto, per adeguarlo alle nuove disposizioni;
l’altra, contenente la richiesta di autorizzazione preventiva del cliente all’addebito degli interessi passivi sul c/c.
Al momento in cui gli interessi passivi diventano esigibili, ossia al 1° di marzo di ogni anno, a fronte dell’autorizzazione, anche preventiva, del cliente, gli stessi sono addebitati sul conto; la somma addebitata è considerata capitale.
L’autorizzazione all’addebito sul conto corrente, con conseguente capitalizzazione degli interessi, legittima di fatto l’applicazione dell’anatocismo.
La banca non può, quindi, addebitare automaticamente sul conto del cliente gli interessi maturati al 31 dicembre, ma in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione, la stessa potrebbe procedere alla compensazione degli interessi passivi utilizzando le disponibilità presenti su altri (eventuali) conti correnti attivi. Diversamente, il cliente dovrà effettuare il relativo pagamento utilizzando altre risorse finanziarie. Nel contratto può essere previsto che, dal momento in cui gli interessi divengono esigibili, il debito per interessi sia estinto utilizzando i fondi accreditati sul conto sul quale è regolato il finanziamento. In mancanza delle suddette modalità di recupero la banca avvierà la procedura di messa in mora del cliente.
In pratica solo chi riesce a pagare regolarmente gli interessi evidenziati dal 1° marzo, avrà il beneficio di non vedersi applicato anatocismo o interessi di mora .
Altrimenti si può dire che l’anatocismo è un po’ come se uscisse dalla porta per rientrare dalla finestra , perché se il cliente firma e autorizza la banca ad addebitare gli interessi in conto, permette alla banca di applicare anatocismo.
Se invece il correntista non riesce a pagare nei termini prestabiliti si ritroverà interessi di mora oltre al fatto che possono partire nei suoi confronti le eventuali azioni giudiziaria per il recupero degli interessi. .